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Limite Contanti: dal primo gennaio 2022 cambia tutto!

Limite Contanti: dal primo gennaio 2022 cambia tutto!

Dal prossimo 1° gennaio 2022 sarà operativo il nuovo limite contanti di 999,99 euro per i pagamenti in contanti e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.

Il divieto di utilizzare importi superiori al predetto limite riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Dal prossimo 1° gennaio 2022 operativo il nuovo limite contanti di 999,99 euro.

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e altri istituti di pagamento.

Limite Contanti: dal primo gennaio 2022 cambia tutto.

La novità tende ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sanzioni per mancato rispetto della normativa sul limite contanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

La norma rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante l’oblazione di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981. Tale facoltà, peraltro, non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del Decreto che irroga la sanzione, il destinatario del provvedimento sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il trasgressore si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, ricordano i consulenti dello Studio Cardia, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

In conclusione ricordiamo che è stata esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro – ripristinando, al contempo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il vecchio limite pari a 3.000 euro.

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