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Cartelle Esattoriali: cosa sono e come si pagano!

Le Cartelle Esattoriali: cosa sono e come si pagano!

La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo strumento utilizzato dai concessionari, ossia quei soggetti cui è affidato in concessione il servizio di riscossione, per il recupero del credito erariale, cioè quelle imposte dovute direttamente allo Stato e non agli enti locali.

Le cartelle esattoriali di pagamento, oltre a contenere l’invito a pagare entro 60 giorni le somme “iscritte a ruolo” a carico del contribuente, contengono tra l’altro:

  • L’indicazione dell’Ufficio emittente;
  • La descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
  • Le istruzioni con le modalità di pagamento;
  • Nonché le indicazioni delle modalità per ricorrere.

La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo strumento utilizzato dai concessionari per il recupero del credito erariale.

Le Cartelle sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata.

Come si pagano le cartelle esattoriali

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV, che possono essere utilizzati soltanto se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. In caso contrario, è necessario l’aggiornamento dell’importo.

I pagamenti possono essere effettuati:

  • Online sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione con carta di credito emessa in Italia;
  • Alle poste e in banca;
  • Tramite home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
  • Agli sportelli automatici bancari o postali abilitati;
  • Presso i tabaccai convenzionati con banca ITP, Sisal e Lottomatica;
  • Presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che gli ha emessi.

Inoltre, il contribuente può pagare, anche parzialmente, la cartella di pagamento relativa a imposte erariali e oneri accessori (compresi compenso e spese dovute all’Agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello “F24 Accise” (codice contributo RUOL).

Cartelle esattoriali sospese

Se il contribuente ritiene che le somme indicate nella cartella non siano dovute, può presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione istanza di sospensione della riscossione affinché l’ente creditore possa verificarne la situazione. Si potrà presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore sono interessate da:

  • Pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • Prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • Sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha preso parte.

Grazie al decreto fiscale approvato dal Governo, i contribuenti avranno più tempo per pagare le cartelle esattoriali sospese per Covid – 19.

Il blocco dell’attività di riscossione nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 prevedeva altresì la sospensione di tutti i pagamenti in scadenza nello stesso periodo.

L’8 marzo è la data a partire dal quale è stata disposta la prima sospensione dell’attività di riscossione. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020. Sono stati oggetto di sospensione i pagamenti relativi ai seguenti atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione:

  • Cartelle esattoriali emesse dagli Agenti della riscossione;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’Inps.

I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 settembre, in unica soluzione. La decadenza per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa:

Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Per le rateizzazioni in essere dall’8 marzo (21 febbraio per i soggetti residenti nelle c.d. “zone rosse”) o presentate sino al 31 dicembre 2021. L’innalzamento a 18 rate è l’effetto del decreto fiscale che ha aumentato da 10 a 18 rate non pagate (sempre non consecutive);

Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

Esclusivamente per le istanze di rateizzazione che verranno presentate dal 1°gennaio 2022.

N.B. In caso di decadenza per inadempienza si potrà accedere nuovamente alla rateizzazione sia per gli stessi debiti che per gli altri, solo dopo aver regolarizzato le rate scadute.

Cartelle esattoriali: proroga

Passa da 60 a 150 giorni il termine per effettuare versamento degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021. Lo prevede il decreto fiscale (D.L. n.146/2021), in vigore dal 22 ottobre. Durante tale periodo extra saranno altresì sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. I contribuenti beneficeranno di circa 5 mesi di stop per valutare se, prima della scadenza, versare l’intera somma o presentare istanza di rateizzazione. Salvo diverse disposizioni, il regime dei 60 giorni ritorna operativo a partire dal 1°gennaio 2022.

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