La legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti d'integrazione salariale previsti dalla stessa legge.
Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.
La circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30 fornisce a riguardo le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva.
Quali sono i requisiti per i datori di lavoro che vogliono usufruire dell’esonero contributivo alternativo alla CIG?
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro (identificati sulla base delle matricole INPS) devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

La circolare dell’INPS chiarisce anche gli aspetti relativi agli effettivi fruitori del beneficio nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda o in caso di fusione (processi di unione/incorporazione) aziendale.
Vengono quindi esaminati in dettaglio la natura delle contribuzioni oggetto della agevolazione, la misura dell’esonero e le condizioni di spettanza dello stesso, precisando l’arco temporale consentito per la fruizione del beneficio, in considerazione della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.