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…segue: INFORTUNIO IN ITINERE

…segue: INFORTUNIO IN ITINERE

Quando e come chiedere l’indennizzo all’INAIL

Dopo l’articolo in cui abbiamo spiegato cosa debba intendersi per infortunio sul lavoro  al fine di ottenere l’indennizzo INAIL, ci pare opportuno approfondire il caso dei cd  infortuni in itinere.

Con infortunio in itinere si intende l’infortunio che colpisce il lavoratore nel normale tragitto tra:

  • casa e lavoro;
  • tra due luoghi di lavoro differenti, nel caso in cui vi siano più luoghi di lavoro ed il lavoratore debba spostarsi dall’uno all’altro (ad es. il capocantiere edile che lavora a due distinti cantieri contemporaneamente);
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto, qualora l’azienda non fornisca servizio di mensa.

Le interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, salvo che:

  • siano effettuate su esplicita richiesta del datore di lavoro;
  • siano “necessitate”, ovvero dovute a causa di forza maggiore, per esigenze essenziali e improrogabili, o nell’adempimento di obblighi penalmente;
  • siano “necessarie”, nel caso in cui lavoratore-genitore effettui la deviazione per l’accompagnamento dei figli a scuola;
  • si tratti di brevi soste che non apportino significative modifiche alle condizioni di rischio.

L’infortunio che si verifichi durante il normale tragitto, così come appena definito, è indennizzabile a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, sempre l’utilizzo dello stesso sia avvenuto per finalità lavorativa e compatibilmente con gli orari di lavoro.

L’uso del mezzo privato, come autovettura o motociclo, può essere considerato necessario solo nei seguenti qualora il mezzo sia stato fornito o prescritto dal datore di lavoro per particolari esigenze lavorative, oppure qualora il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici, o questi non siano disponibili negli orari di lavoro. Lo stesso è a dirsi nel caso in cui obblighino il lavoratore ad attese eccessivamente lunghe, o comportino un dispendio di tempo rilevante rispetto all’utilizzo del mezzo privato o, ancora, la distanza della fermata più vicina sia troppo lunga per poter essere percorsa a piedi.

Non sono comunque indennizzabili gli infortuni dovuti all’abuso di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogene assunte a scopo non terapeutico, nonché dalla mancanza del titolo abilitativo alla guida da parte del conducente.

In caso di infortunio indennizzabile il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’accaduto al datore di lavoro e fornirgli la documentazione del Pronto Soccorso affinché possa inoltrare la denuncia all’INAIL. Egli, inoltre, pochi giorni prima dello scadenza della prognosi indicata nel certificato, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori dell’INAIL.

Dott.ssa Silvia Alice Aledda

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