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Assegno per il nucleo familiare, l’Inps comunica i nuovi importi per il 2024

Assegno per il nucleo familiare, l’Inps comunica i nuovi importi per il 2024

Tramite la circolare n. 65 del15 maggio, l’Inps ha comunicato i nuovi requisiti di reddito e i nuovi importi per l’assegno per il nucleo familiare 2024. I nuovi parametri saranno in vigore dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025. Nel dettaglio, gli adeguamenti sono stati calcolati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat tra il 2023 e il 2022. Scopriamo come sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni.

Nuovi requisiti e importi assegno per nucleo familiare INPS 2024: scopri le novità dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, inclusi aggiornamenti sui livelli di reddito.

Tramite la circolare n. 65 del15 maggio, l’Inps ha comunicato i nuovi requisiti di reddito e i nuovi importi per l’assegno per il nucleo familiare 2024. I nuovi parametri saranno in vigore dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025. Nel dettaglio, gli adeguamenti sono stati calcolati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat tra il 2023 e il 2022. Scopriamo come sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni.

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Ne segue che la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari al + 5,4%. Ecco le tabelle pubblicate dall’Inps a cui fare riferimento per i nuovi livelli reddituali in vigore dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024:

Cos’è l’assegno per il nucleo familiare

L’assegno per nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del nucleo familiare stesso, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla legge ogni anno.

La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili. L’importo dell’ANF sarà quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.

A chi spetta

L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare spetta ai dipendenti che ne fanno specifica richiesta. Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno, dal 1° gennaio 2005, può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti. Possono quindi richiedere l’ANF:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

Non spetta a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Inoltre, qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

La domanda per l’assegno al nucleo familiare deve essere presentata direttamente all’Inps esclusivamente online attraverso il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato. Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Il provvedimento di accoglimento della domanda di Autorizzazione ANF (ANF 43) deve essere allegato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

In caso di domanda di ANF da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La domanda (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto attraverso il servizio online dedicato, nel limite della prescrizione quinquennale.

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