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INPS : RIMBORSI PER I VOUCHER ACQUISTATI DOPO IL 17/03/2017

Messaggio INPS n. 1652/2017 prevede i rimborsi per i voucher acquistati dopo il 17 marzo 2017

 

Con  messaggio n. 1652/2017 del 14 aprile 2017,  l’Istituto di previdenza (INPS) riepiloga le istruzioni in merito alla gestione transitoria dei voucher dopo l’abrogazione disposta dal dl 25/2017.

Inoltre specifica che saranno rimborsati i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti per l’acquisto di voucher telematici effettuati dopo il 17 marzo 2017.

Per quanto riguarda i voucher acquistati entro la data del 17 marzo 2017,  l’INPS rammenta che sarà possibile per i datori di lavoro procedere al loro normale utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative entro e non oltre la data del 31 dicembre 2017.

Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017. Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.

L’Istituto evidenzia che, per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi e mediante apposito applicativo informatico, le cui indicazioni sulla procedura saranno fornite successivamente.

Le sedi Inps, chiarisce il messaggio, non dovranno acquisire bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi data versamento successiva al 17 marzo 2017. Inoltre, anche per l’acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al 17 marzo 2017 la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi.
Nel caso in cui i datori di lavoro formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it. L’acquisizione verrà effettuata a livello centrale.

(FONTE: INPS, MESSAGGIO N. 1652/2017)

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