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STIPENDI: STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTI

STIPENDI: STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTI

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 il Governo ha stabilito che ,a partire dal 1 luglio 18, gli stipendi debbano pagarsi necessariamente con gli strumenti indicati dal comma 910 dell’art. 1 della stessa Legge, ovvero:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportellobancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La ratio della norma è quella di evitare abusi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

A detta dei promotori, infatti, “è noto che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.”

Pertanto, il comma 911 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, pone in capo a datori di lavoro e committenti il divieto di corrispondere la retribuzione al lavoratore per mezzo di denaro contante, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Quanto all’ambito di applicazione,

si ritiene che la norma interessi rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione, non dovendosi applicare, invece, a stage o tirocini formativi.

Devono altresì escludersi dall’applicazione del divieto indicato, le borse di studio ed i rapporti di lavoro occasionale previsti dall’art. 2222 c.c., in quanto non espressamente menzionati dal comma 912 dell’art. 1 della Legge indicata.

Nessun problema per il pagamento in contanti del salario per gli addetti ai servizi familiari e domestici, ovvero colf e badanti.

La modesta entità della somma da corrispondere è irrilevante ai fini dell’applicazione della norma de qua. Il riferimento generico alla retribuzione porta ad estendere l’applicazione della norma agli acconti sugli stipendi ed ai salari che vengono pagati con una regolarità diversa da quella mensile.

Quanto al regime sanzionatorio, il comma 913 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede che ai datori di lavoro o committenti inadempienti  si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una nota n. 4538 del 22 maggio 2018 ha chiarito che la violazione della legge comporta una sanzione non sanabile che, tuttavia, può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione.

Dott.ssa Silvia Alice Aledda

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