DAL 1°LUGLIO 2012 DVR OBBLIGATORIO PER TUTTE LE AZIENDE
indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 Giugno 2012. Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi dell’art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08). E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza temporale e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09): 1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: b) misure di prevenzione e protezione e DPI c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità Ammenda da 2.000 a 4.000 € 3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ammenda da 1.000 a 2.000 €.
Insomma non si può proprio trascurare la normativa ed il T.U.81/08, affrettatevi ad adeguarvi e per informazioni potete contattare lo studio..
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